Cane che abbaia: è reato? Cosa dice la legge a riguardo?
“Il cane che abbaia: è reato?”
Questa è forse una delle questioni più discusse e rappresenta spesso un problema.
Da una parte abbaiare è un diritto del cane e, come afferma la Corte di Cassazione, sono esseri “senzienti” e non gli si può infliggere alcun tipo di sofferenza (come per esempio mettere il guinzaglio o la museruola per farlo smettere).
Dall’altra c’è il problema del cosiddetto “disturbo della quiete pubblica”.
È importante però distinguere quando si tratta di “disturbo della quiete pubblica” e quando, invece, di superamento della soglia di “normale tollerabilità”.
Facciamo chiarezza.
Il cane che abbaia: disturbo della quiete pubblica
Abbaiare è un diritto del cane.
Non c’è una legge vera e propria ma una sentenza della Corte di Cassazione (n. 1394 del 6/3/2000) che ha stabilito che un cane che abbaia in appartamento non è automaticamente causa di “disturbo della quiete pubblica.”
Il reato di “disturbo della quiete pubblica” prevede che:
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.
Qui si fa riferimento al disturbo delle occupazioni o del riposo di un numero indeterminato di persone, come l’intero vicinato o il quartiere, attraverso cui si può ricorrere, appunto, ad un’azione penale.
Il cane che abbaia: superamento della soglia di normale tollerabilità
Se, invece, l’abbaio di un cane disturba solo uno o un numero ristretto di persone, questo non si configura come reato penale, ma si può ricorrere dal punto di vista civile.
In questo modo il giudice potrà imporre al proprietario del cane di far cessare i rumori ed eventualmente di far risarcire i danni non patrimoniali arrecati dall’animale (come i danni alla salute o i danni morali).
La soglia di “normale tollerabilità” prevede che:
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Facendo riferimento, in questo caso, alle “immissioni acustiche”, la giurisprudenza usa il criterio comparativo: si parte dal rumore di fondo della zona, si confronta il livello medio del rumore di fondo con quello rilevato nel luogo e si verifica la presenza di un incremento non tollerabile del livello medio di rumorosità.
Quando l’abbaio è tollerabile
Secondo i giudici, un rumore si ritiene intollerabile se, sulla proprietà del soggetto, c’è un incremento dell’intensità del livello medio del rumore di fondo di oltre 3 decibel. Questo è il limite massimo accettabile, riconosciuto anche dalla Cassazione come “un valido ed equilibrato parametro di valutazione”.
Quindi per dimostrare che l’abbaio di un cane rappresenti una forma di disturbo, occorre che superi la soglia di 3 decibel e ciò dovrà essere dimostrato attraverso la rilevazione con strumenti specifici.
Cosa fare se il cane abbaia e disturba?
In conclusione, per evitare di incorrere in situazioni spiacevoli, occorre rispettarsi l’un l’altro, sempre nei limiti della ragionevolezza ed è altresì importante il modo in cui viene accudito ed educato il cane: dargli le giuste attenzioni, non lasciarlo troppe ore da solo, abituarlo a relazionarsi con le persone.
Il cane può e deve abbaiare perché fa parte della sua natura ma seguire queste accortezze è importante per evitare di incorrere in reati di disturbo individuale o collettivo.